Quando ricorrono le condizioni per l’ammissione di un soggetto al gratuito patrocinio, le spese legali che sarebbero a suo carico vengono pagate dallo Stato. Naturalmente, non tutti possono essere ammessi a questo beneficio, ma devono ricorrere alcuni presupposti, indicati dalla L. n. 134/2001. In primo luogo, vi sono dei requisiti di reddito: può essere ammesso al gratuito patrocinio chi non ha superato il limite di reddito indicato dalla legge, fissato in Euro 9.723,22.
In secondo luogo, per quanto riguarda i procedimenti civili è necessario il vaglio preventivo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo che valuta la fondatezza della richiesta del soggetto: potrebbe dunque essere negato il gratuito patrocinio per quelle cause ritenute prive di ogni fondamento giuridico.
Il gratuito patrocinio non va confuso con la difesa d’ufficio: in quest’ultima, infatti, l’avvocato è nominato dallo Stato (mentre nel gratuito patrocinio potrebbe essere anche scelto dall’interessato), e rimane l’obbligo per il soggetto di retribuirlo, salvo che ricorrano le condizioni per la sua ammissione al gratuito patrocinio, e che ne faccia richiesta. Inoltre l’avvocato d’ufficio viene nominato solo nei procedimenti penali, laddove è necessario garantire all’indagato/imputato l’assistenza di un legale, e la sua nomina è valida finchè la persona non decida di nominare un avvocato di fiducia.

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